Art. 2.
 
   1.  Per  le  esigenze  di  cui  all'articolo  1  l'Amministrazione
regionale e'  autorizzata  ad  effettuare  ulteriori  recuperi  dalle
graduatorie  di merito del concorso pubblico a 5 posti di consigliere
in prova con profilo professionale  di  ispettore  forestale  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31,
per un massimo di 9 unita' e del concorso  pubblico  ad  8  posti  di
segretario in prova con profilo professionale di segretario contabile
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1988,
n. 31, per un massimo di 30 unita'.