Art. 3.
 
   1.  Per  le  esigenze  di  cui  all'articolo  1  l'Amministrazione
regionale e'  autorizzata  ad  effettuare  ulteriori  recuperi  dalle
graduatorie  di merito relative alle prove tecnico-pratiche espletate
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), per un  massimo  di  4
unita',  e  lettera  d)  per  un  massimo  di  35 unita', della legge
regionale 18 maggio 1988, n. 31.