Art. 3. 1. Per le esigenze di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad effettuare ulteriori recuperi dalle graduatorie di merito relative alle prove tecnico-pratiche espletate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), per un massimo di 4 unita', e lettera d) per un massimo di 35 unita', della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31.