Art. 4. 1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 72 unita' cosi' suddivise: 42 unita' nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 25 con profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale, 5 con profilo professionale di consigliere agronomo, 3 con profilo professionale di consigliere urbanista, 5 con profilo professionale di consigliere ingegnere e 4 con profilo professionale di consigliere psicologo; 30 unita' nella qualifica funzionale di segretario di cui 15 con profilo professionale di segretario amministrativo e 15 con profilo professionale di geometra disegnatore. 2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 avviene previo superamento di una prova tecnico-pratica vertente sui seguenti argomenti: a) per i 25 consiglieri giuridico-amministrativo-legale, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale; b) per i 5 consiglieri agronomi, risoluzione di quesiti in materia di coltivazioni arboree ed erbacee, zootecnica e microbiologia agraria; c) per i 3 consiglieri urbanisti, risoluzione di quesiti in materia di pianificazione urbana e territoriale, nonche' edilizia pubblica e privata; d) per i 5 consiglieri ingegneri, risoluzione di quesiti in materia di edilizia pubblica e privata, viabilita' ed idraulica; e) per i 4 consiglieri psicologi, risoluzione di quesiti in materia di psicologia sociale, psicologia dell'eta' evolutiva, e psicopedagogia; f) per i 15 segretari amministrativi, risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo ed ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia; g) per i 15 geometri disegnatori, risoluzione di quesiti in materia di estimo e contabilita' per l'esecuzione di opere pubbliche. 3. Il personale di cui al comma 1 dovra' possedere i requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente; per i consiglieri psicologi e' richiesto il diploma di laurea in psicologia. 4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento dell'Assessore delegato agli affari del personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e sono composte da 5 membri scelti fra i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso e fra esperti estranei all'Amministrazione regionale; uno dei membri delle Commissioni escluso il Presidente, viene nominato sentite le rappresentanze sindacali.