Art. 4.
 
   1.   Per   le  medesime  esigenze  di  cui  all'articolo  1,  sono
autorizzate ulteriori assunzioni,  mediante  contratto  di  lavoro  a
termine   di  durata  non  superiore  ad  un  anno,  prorogabile  per
eccezionali esigenze a due anni, per un numero  non  superiore  a  72
unita'  cosi'  suddivise:  42  unita'  nella  qualifica funzionale di
consigliere, di cui  25  con  profilo  professionale  di  consigliere
giuridico-amministrativo-legale,   5  con  profilo  professionale  di
consigliere agronomo, 3  con  profilo  professionale  di  consigliere
urbanista,  5  con profilo professionale di consigliere ingegnere e 4
con profilo professionale di consigliere psicologo; 30  unita'  nella
qualifica   funzionale   di   segretario   di   cui  15  con  profilo
professionale  di  segretario  amministrativo  e   15   con   profilo
professionale di geometra disegnatore.
   2.  L'assunzione  del  personale  di cui al comma 1 avviene previo
superamento  di  una  prova  tecnico-pratica  vertente  sui  seguenti
argomenti:
     a)   per   i   25  consiglieri  giuridico-amministrativo-legale,
risoluzione  di  quesiti  in  materia  di   diritto   amministrativo,
costituzionale e regionale;
     b)  per  i  5  consiglieri  agronomi,  risoluzione di quesiti in
materia  di   coltivazioni   arboree   ed   erbacee,   zootecnica   e
microbiologia agraria;
     c)  per  i  3  consiglieri  urbanisti, risoluzione di quesiti in
materia di pianificazione urbana  e  territoriale,  nonche'  edilizia
pubblica e privata;
     d)  per  i  5  consiglieri  ingegneri, risoluzione di quesiti in
materia di edilizia pubblica e privata, viabilita' ed idraulica;
     e)  per  i  4  consiglieri  psicologi, risoluzione di quesiti in
materia di psicologia  sociale,  psicologia  dell'eta'  evolutiva,  e
psicopedagogia;
     f)  per i 15 segretari amministrativi, risoluzione di quesiti in
materia  di  diritto  amministrativo  ed  ordinamento  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia;
     g)  per  i  15  geometri  disegnatori, risoluzione di quesiti in
materia di estimo e contabilita' per l'esecuzione di opere pubbliche.
   3.  Il  personale  di  cui al comma 1 dovra' possedere i requisiti
previsti  per  l'accesso  agli  impieghi  regionali  dalla  normativa
vigente;  per  i  consiglieri  psicologi  e'  richiesto il diploma di
laurea in psicologia.
   4.  Le  Commissioni  giudicatrici  sono nominate con provvedimento
dell'Assessore  delegato  agli  affari  del  personale,  su  conforme
deliberazione  della  Giunta  regionale,  e sono composte da 5 membri
scelti fra i dipendenti della Regione con qualifica non  inferiore  a
quella   dei   posti   messi   a  concorso  e  fra  esperti  estranei
all'Amministrazione  regionale;  uno  dei  membri  delle  Commissioni
escluso  il  Presidente,  viene  nominato  sentite  le rappresentanze
sindacali.