Art. 5.
 
   1.  Per  il  primo  impianto e l'organizzazione dell'Ufficio studi
legislativi del Consiglio  regionale,  di  cui  all'allegato  A  alla
presente  legge,  sono  autorizzate  ulteriori  assunzioni,  mediante
contratto di lavoro a termine di durata non  superiore  ad  un  anno,
prorogabile  per  eccezionali  esigenze a due anni, per un numero non
superiore a 4  unita'  nella  qualifica  funzionale  di  consigliere,
previo  superamento  di  una prova tecnico-pratica, consistente nella
risoluzione  di  quesiti  in  materia  di   diritto   amministrativo,
costituzionale  e  regionale,  riservata  a candidati in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza.
   2.   Per   l'espeltamento   delle  procedure  concorsuali  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.