Art. 5. 1. Per il primo impianto e l'organizzazione dell'Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, di cui all'allegato A alla presente legge, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 4 unita' nella qualifica funzionale di consigliere, previo superamento di una prova tecnico-pratica, consistente nella risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, riservata a candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. 2. Per l'espeltamento delle procedure concorsuali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.