Art. 7.
 
   1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della presente legge
fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato  di  previsione
della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989, i cui
stanziamenti   presentano   sufficiente    disponibilita'    ed    ai
corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.