Art. 7. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilita' ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.