Art. 2.
 
   1.   Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  11  della  legge
regionale 13 giugno 1988, n. 46, cosi' come modificato  dall'articolo
1,  e'  autorizzata  l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'anno
1989.
   2.  Il  predetto  onere  di lire 500 milioni fa carico al capitolo
7659 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per  gli  anni  1989-1991  e  del  bilancio  per  l'anno 1989, il cui
stanziamento,  in  termini  di  competenza,  viene   conseguentemente
elevato di lire 500 milioni per l'anno 1989.
   3.  Al  predetto  onere  di  lire  500  milioni  si  provvede  con
l'utilizzo - ai  sensi  dell'articolo  9  della  legge  regionale  20
gennaio  1982,  n.  10  -  della  quota  di  pari importo dell'avanzo
finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto  generale
per  l'esercizio  1988,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.
   4.   In   relazione   al   disposto  di  cui  all'articolo  1,  la
denominazione del capitolo 7659 viene cosi'  modificata:  "Contributi
per  la  costituzione,  presso  il  Consorzio regionale garanzia fidi
Finanziaria regionale della cooperazione Soc.  coop.  a  r.l.  di  un
fondo  rischi  per agevolare l'accesso al credito degli operatori del
settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e  lagunari".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 28 agosto 1989
 
                               BIASUTTI