Art. 2. 1. Per le finalita' previste dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, cosi' come modificato dall'articolo 1, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'anno 1989. 2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'anno 1989. 3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede con l'utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989. 4. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, la denominazione del capitolo 7659 viene cosi' modificata: "Contributi per la costituzione, presso il Consorzio regionale garanzia fidi Finanziaria regionale della cooperazione Soc. coop. a r.l. di un fondo rischi per agevolare l'accesso al credito degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 28 agosto 1989 BIASUTTI