Art. 2. 1. Per le medesime finalita' previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni costieri, ai loro Consorzi nonche' alle Aziende di soggiorno e turismo interessate. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto anche le iniziative intraprese e/o realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227.