Art. 2.
 
   1.   Per   le   medesime   finalita'   previste  dall'articolo  1,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere  finanziamenti
straordinari  ai  Comuni  costieri,  ai  loro  Consorzi  nonche' alle
Aziende di soggiorno e turismo interessate.
   2.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 1 possono avere ad oggetto
anche le iniziative intraprese e/o  realizzate  successivamente  alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227.