Art. 4.
 
   1.  Per  le  finalita' previste dall'articolo 1, e' autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1989.
   2.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, e'
istituito   -   alla   Rubrica   n.   11,   programma  1.1.1.,  spese
d'investimento,  Categoria  2.2.,  Sezione  VIII,  il  capitolo  2263
(2.1.220.3.08.29)  con  la  denominazione  "Spese per il contenimento
degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare  Adriatico"  e
con  lo  stanziamento,  in termini sia di competenza che di cassa, di
lire 1.000 milioni per l'anno 1989.
   3.  Per  le  finalita'  previste dall'articolo 2 e' autorizzata la
spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1989.
   4.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, e'
istituito   -   alla   Rubrica   n.   11,   programma  1.1.1.,  spese
d'investimento,  Categoria  2.3.,  Sezione  VIII,  il  capitolo  2264
(2.1.232.3.08.29)  con la denominazione "Finanziamenti straordinari a
Comuni, loro Consorzi ed alle Aziende  autonome  di  turismo  per  il
contenimento  degli  effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare
Adriatico" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di
cassa, di lire 4.000 milioni per l'anno 1989.
   5.  All'onere  complessivo  di  lire  5.000 milioni, in termini di
competenza, si provvede con l'utilizzo -  ai  sensi  dell'articolo  9
della  legge  regionale  20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari
importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con  il
rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.
   6.  All'onere  complessivo  di  lire  5.000 milioni, in termini di
cassa, si  provvede  mediante  prelevamento,  di  pari  importo,  dal
capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" delo stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno 1989.