Art. 2.
 
   1. L'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1987,
n. 30, e' sostituito dai seguenti:
    "5.  In  deroga  alle  procedure  previste  dalla presente legge,
qualora lo stoccaggio  provvisorio  dei  rifiuti  tossici  e  nocivi,
effettuato  dai  produttori  dei  rifiuti medesimi, sia mantenuto nei
limiti di 2 tonnellate per i rifiuti solidi e fanghi palabili  e  500
litri  per  i  rifiuti  liquidi,  la  relativa  autorizzazione  viene
rilasciata con provvedimento dell'Assessore  regionale  all'ambiente,
su  istanza degli interessati corredata da una relazione illustrativa
e da una planimetria dell'area o dei locali  interessati,  previo  il
solo parere favorevole del Direttore regionale dell'ambiente.
    5-bis.  Per  le  imprese ubicate in zone classificate industriali
e/o  artigianali  (zone  omogenee  D3)  dallo  strumento  urbanistico
vigente, i limiti quantitativi di cui al comma 5 sono quintuplicati e
per quelle ubicate entro le zone industriali (zone omogenee D1 e  D2)
decuplicati.".