Art. 2. 1. L'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e' sostituito dai seguenti: "5. In deroga alle procedure previste dalla presente legge, qualora lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, effettuato dai produttori dei rifiuti medesimi, sia mantenuto nei limiti di 2 tonnellate per i rifiuti solidi e fanghi palabili e 500 litri per i rifiuti liquidi, la relativa autorizzazione viene rilasciata con provvedimento dell'Assessore regionale all'ambiente, su istanza degli interessati corredata da una relazione illustrativa e da una planimetria dell'area o dei locali interessati, previo il solo parere favorevole del Direttore regionale dell'ambiente. 5-bis. Per le imprese ubicate in zone classificate industriali e/o artigianali (zone omogenee D3) dallo strumento urbanistico vigente, i limiti quantitativi di cui al comma 5 sono quintuplicati e per quelle ubicate entro le zone industriali (zone omogenee D1 e D2) decuplicati.".