Art. 3. 1. Al titolo IV della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo l'articolo 33, e' inserito il seguente articolo 33- bis: "Art. 33- bis. Studi, ricerche e attivita' promozionali. 1. Nel settore dello smaltimento dei rifiuti, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad apprestare studi, svolgere ricerche e attivita' promozionali, organizzare convegni ed affidare incarichi.". 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33- bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come inserito dal comma 1, fanno carico al capitolo 2200 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di lire 500 milioni per l'anno 1989, mediante utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989. 3. Sul precitato capitolo 2200 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.