Art. 3.
 
   1.  Al  titolo  IV  della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30,
dopo l'articolo 33, e' inserito il seguente articolo 33- bis:
 
                            "Art. 33- bis.
 
   Studi, ricerche e attivita' promozionali.
   1.  Nel  settore  dello smaltimento dei rifiuti, l'Amministrazione
regionale e' autorizzata ad apprestare  studi,  svolgere  ricerche  e
attivita' promozionali, organizzare convegni ed affidare incarichi.".
   2.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione dell'articolo 33- bis
della legge regionale 7 settembre 1987,  n.  30,  come  inserito  dal
comma  1, fanno carico al capitolo 2200 dello stato di previsione del
bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno
1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene elevato di
lire 500 milioni per  l'anno  1989,  mediante  utilizzo  -  ai  sensi
dell'articolo  9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della
quota  di  pari  importo  dell'avanzo  finanziario  accertato  al  31
dicembre  1988  con  il  rendiconto  generale  per  l'esercizio 1988,
approvato con deliberazione della Giunta  regionale  n.  1470  del  7
aprile 1989.
   3.   Sul  precitato  capitolo  2200  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini di cassa,  di  lire  500  milioni,  mediante
prelevamento,  di  pari  importo, dal capitolo 8842 "Fondo riserva di
cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'anno
1989.