Art. 5.
 
   1.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino
all'individuazione delle aree di cui all'articolo  15,  terzo  comma,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, l'attivita' di cui al primo comma del predetto  articolo  15  e'
soggetta  all'autorizzazione  prevista  all'articolo  23  della legge
regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito  dall'articolo  22
della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.
   2.  Ad  avvenuta  individuazione  delle  aree di cui al comma 1 da
parte delle Amministrazioni provinciali  competenti  per  territorio,
l'attivita'  e' soggetta alla licenza comunale di cui al quarto comma
dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  915  del  1982,  contenente le prescrizioni previste dal medesimo
quarto comma.