Art. 5. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'individuazione delle aree di cui all'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, l'attivita' di cui al primo comma del predetto articolo 15 e' soggetta all'autorizzazione prevista all'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65. 2. Ad avvenuta individuazione delle aree di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, l'attivita' e' soggetta alla licenza comunale di cui al quarto comma dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, contenente le prescrizioni previste dal medesimo quarto comma.