Art. 7. 1. In via eccezionale, coloro che hanno presentato denuncia di ammasso temporaneo in base all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono autorizzati a proseguire nell'attivita' predetta, come disciplinata dal Regolamento di esecuzione della medesima legge regionale n. 30 del 1987, sempre che presentino domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La prosecuzione dell'attivita' di ammasso temporaneo e' consentita sino alla data del provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1990. 3. E' comunque fatto salvo il potere dell'Assessore regionale all'ambiente di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, quando l'attivita' di cui al comma 1 del presente articolo risulti esercitata in violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione della citata legge regionale n. 30 del 1987.