Art. 7.
 
   1.  In  via  eccezionale,  coloro che hanno presentato denuncia di
ammasso temporaneo in base all'articolo  15,  comma  5,  della  legge
regionale  7  settembre  1987,  n.  30, sono autorizzati a proseguire
nell'attivita'  predetta,  come  disciplinata  dal   Regolamento   di
esecuzione  della medesima legge regionale n. 30 del 1987, sempre che
presentino  domanda  di  autorizzazione  ai   sensi   del   comma   1
dell'articolo 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
   2.   La  prosecuzione  dell'attivita'  di  ammasso  temporaneo  e'
consentita sino alla data del provvedimento di concessione o  diniego
dell'autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.
   3.  E'  comunque  fatto  salvo  il potere dell'Assessore regionale
all'ambiente di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 17 della
legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, quando l'attivita' di cui al
comma 1 del presente articolo risulti esercitata in violazione  delle
prescrizioni  contenute  nel  Regolamento  di esecuzione della citata
legge regionale n. 30 del 1987.