Art. 10.
 
   1.  In  deroga  al  limite fissato dall'articolo 16, quinto comma,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  la validita' dei piani particolareggiati, approvati ai
sensi della legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   che   sia   venuta   a  cessare,
anteriormente alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
per  inutile  decorso dei termini, e' prorogata, in via di sanatoria,
fino al 31 dicembre 1992. A tale ultima data sono altresi' prorogati,
anche  in  via  di  sanatoria,  i termini entro i quali devono essere
compiute le espropriazioni necessarie alla  completa  attuazione  dei
piani medesimi.
   2.  Nel  caso  in  cui  la  validita' dei piani particolareggiati,
approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sia  venuta  a  cessare
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente  legge  e
alla  medesima  data  i  piani  risultino materialmente gia' attuati,
senza   pero'   che   siano   formalmente   concluse   le   procedure
amministrative  di  acquisizione  degli immobili necessari, i termini
stabiliti per il compimento delle procedure medesime sono  prorogati,
anche in via sanatoria, fino al 31 dicembre 1992.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 trovano applicazione
anche per gli ambiti edilizi di intervento unitario di  ricostruzione
di  cui  agli articoli 17, 19, 23 e seguenti della legge regionale 23
dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
   4. Rimangono ferme le previsioni contenute negli articoli 3, 4 e 5
della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52.