Art. 10. 1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validita' dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che sia venuta a cessare, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, e' prorogata, in via di sanatoria, fino al 31 dicembre 1992. A tale ultima data sono altresi' prorogati, anche in via di sanatoria, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi. 2. Nel caso in cui la validita' dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente gia' attuati, senza pero' che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il compimento delle procedure medesime sono prorogati, anche in via sanatoria, fino al 31 dicembre 1992. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche per gli ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione di cui agli articoli 17, 19, 23 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Rimangono ferme le previsioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52.