Art. 12. 1. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge regionale 31 ottobrre 1986, n. 46, e' sostituito dal seguente: "Nelle stesse forme e modi di cui ai commi precedenti sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riferiti alla data in cui divengono efficaci ai sensi di legge le deliberazioni di approvazione dei relativi progetti esecutivi, anche quando non ricorre la necessita' espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, in presenza di motivate ragioni, ha la facolta' di fissare un nuovo termine provvedendo contestualmente alla conferma del contributo stesso.".