Art. 12.
 
   1.  Il  quinto  comma  dell'articolo  18  della legge regionale 31
ottobrre 1986, n. 46, e' sostituito dal seguente:
   "Nelle stesse forme e modi di cui ai commi precedenti sono fissati
i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riferiti  alla  data
in  cui  divengono  efficaci  ai  sensi  di legge le deliberazioni di
approvazione  dei  relativi  progetti  esecutivi,  anche  quando  non
ricorre  la necessita' espropriativa, se per le opere sia previsto un
contributo statale o regionale.  In  caso  di  mancato  rispetto  del
termine  finale l'organo concedente, in presenza di motivate ragioni,
ha  la   facolta'   di   fissare   un   nuovo   termine   provvedendo
contestualmente alla conferma del contributo stesso.".