Art. 13.
 
   1.  La  facolta'  di  cui  al  secondo  periodo  del  quinto comma
dell'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n.  46,  come
sostituito  dall'articolo  12  della presente legge, e' concessa, per
eccezionali motivi, nei casi in cui, pure essendo venuto a scadere il
termine  perentorio  gia'  fissato, non si sia ancora proceduto, alla
data di entrata in vigore della presente legge, alla declaratoria  di
decadenza del contributo concesso.