Art. 13. 1. La facolta' di cui al secondo periodo del quinto comma dell'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, e' concessa, per eccezionali motivi, nei casi in cui, pure essendo venuto a scadere il termine perentorio gia' fissato, non si sia ancora proceduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla declaratoria di decadenza del contributo concesso.