Art. 4. 1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1989 dall'articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.