Art. 4.
 
   1.  Il  termine  fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge
regionale 30 agosto 1984, n. 45, da ultimo prorogato al  31  dicembre
1989  dall'articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.