Art. 2. Soggetti interessati 1. Le aziende di trasporto pubblico di persone ed i comuni, che gestiscono in economia il servizio di trasporto pubblico di persone operanti in ambito urbano, che rinnovino o installino nuove pensiline o altri elementi di arredo urbano, funzionali all'uso del sistema di trasporto pubblico, potranno beneficiare di un contributo regionale pari al 50 per cento del costo standard, definito con atto della giunta regionale, purche' l'intervento sia realizzato in centri con meno di 20.000 abitanti. 2. Le aziende di trasporto pubblico di persone ed i comuni che gestiscono in economia il servizio di trasporto pubblico di persone operanti in ambito extraurbano, che rinnovino o installino nuove pensiline o altri elementi di arredo urbano, funzionali all'uso del sistema di trasporto pubblico, potranno beneficiare di un contributo regionale pari al 75 per cento del costo standard stabilito con deliberazione della giunta regionale.