Art. 2.
                         Soggetti interessati
 
   1.  Le  aziende  di trasporto pubblico di persone ed i comuni, che
gestiscono in economia il servizio di trasporto pubblico  di  persone
operanti in ambito urbano, che rinnovino o installino nuove pensiline
o altri elementi di arredo urbano, funzionali all'uso del sistema  di
trasporto  pubblico,  potranno beneficiare di un contributo regionale
pari al 50 per cento del costo  standard,  definito  con  atto  della
giunta  regionale,  purche' l'intervento sia realizzato in centri con
meno di 20.000 abitanti.
   2.  Le  aziende  di  trasporto pubblico di persone ed i comuni che
gestiscono in economia il servizio di trasporto pubblico  di  persone
operanti  in  ambito  extraurbano,  che  rinnovino o installino nuove
pensiline o altri elementi di arredo urbano, funzionali  all'uso  del
sistema  di trasporto pubblico, potranno beneficiare di un contributo
regionale pari al 75 per  cento  del  costo  standard  stabilito  con
deliberazione della giunta regionale.