Art. 3.
                          Norma procedurale
 
   1.   Per   l'attivazione   del  contributo  regionale  i  soggetti
interessati, di cui al  precedente  art.  2,  debbono  presentare  un
progetto  complessivo degli interventi proposti contenente quantita',
qualita',  tempi,  costi,  localizzazione  degli  elementi   che   si
intendono installare o di quelli che si intendono sostituire, con una
relazione che espliciti e giustifichi le ragioni del progetto  e  gli
aspetti  funzionali e promozionali dell'uso del trasporto pubblico di
persone che ne conseguiranno.
   2.  Le  richieste  formulate  dai  soggetti interessati, di cui al
precedente art. 2, dovranno pervenire entro il 31 ottobre 1989,  alla
regione Umbria, ufficio viabilita' e trasporti.
   3.  Le suddette richieste saranno valutate da apposita commissione
nominata con proprio  atto  dalla  giunta  regionale  ed  ammesse  ai
benefici  della  presente  legge,  in  relazione alle caratteristiche
funzionali, estetiche e di  arredo  urbano,  individuate  nell'ambito
dello specifico concorso nazionale a tal fine promosso.