Art. 3. Norma procedurale 1. Per l'attivazione del contributo regionale i soggetti interessati, di cui al precedente art. 2, debbono presentare un progetto complessivo degli interventi proposti contenente quantita', qualita', tempi, costi, localizzazione degli elementi che si intendono installare o di quelli che si intendono sostituire, con una relazione che espliciti e giustifichi le ragioni del progetto e gli aspetti funzionali e promozionali dell'uso del trasporto pubblico di persone che ne conseguiranno. 2. Le richieste formulate dai soggetti interessati, di cui al precedente art. 2, dovranno pervenire entro il 31 ottobre 1989, alla regione Umbria, ufficio viabilita' e trasporti. 3. Le suddette richieste saranno valutate da apposita commissione nominata con proprio atto dalla giunta regionale ed ammesse ai benefici della presente legge, in relazione alle caratteristiche funzionali, estetiche e di arredo urbano, individuate nell'ambito dello specifico concorso nazionale a tal fine promosso.