Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  di lire 200 milioni previsto per l'attuazione della
presente legge nell'anno 1989 si fara' fronte con lo stanziamento del
capitolo  7406  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
regionale per  l'esercizio  1989,  in  relazione  all'importo  di  L.
935.190.000  ivi reiscritto con legge regionale 2 maggio 1989, n. 14,
ai sensi  dell'art.  53,  quinto  comma,  della  legge  regionale  di
contabilita'  3  maggio  1978,  n. 23, come modificata con l'articolo
unico della legge regionale 19 luglio 1975, n. 35.
   2.  Per gli anni successivi al 1989 l'ammontare degli stanziamenti
sara' stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
   La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, addi' 25 agosto 1989
 
                              MANDARINI