Art. 4. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 200 milioni previsto per l'attuazione della presente legge nell'anno 1989 si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo 7406 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1989, in relazione all'importo di L. 935.190.000 ivi reiscritto con legge regionale 2 maggio 1989, n. 14, ai sensi dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con l'articolo unico della legge regionale 19 luglio 1975, n. 35. 2. Per gli anni successivi al 1989 l'ammontare degli stanziamenti sara' stabilito con le rispettive leggi di bilancio. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, addi' 25 agosto 1989 MANDARINI