Art. 2.
 
   1.  L'erogazione degli interventi viene effettuata, sulla base dei
principi stabiliti con le leggi 10 aprile 1981,  n.151,  e  5  maggio
1989, n. 160, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico di
bilancio del servizio di trasporto pubblico collettivo predetto.
   2.  In  relazione  all'articolo 47 della legge regionale 15 luglio
1982, n. 32, la determinazione dei contributi di esercizio si basa su
tipi  di calcoli e su criteri procedurali uguali od analoghi a quelli
indicati dalle leggi n. 151/1981 e n. 160/1989 predette.
   3.  Il  servizio  regionale  della  comunicazione  e dei trasporti
provvede all'applicazione della presente legge e alle  rilevazioni  e
ai  controlli  relativi  sulla  base  di quanto stabilito dalla legge
regionale 24 agosto 1982, n. 38.