Art. 2. 1. L'erogazione degli interventi viene effettuata, sulla base dei principi stabiliti con le leggi 10 aprile 1981, n.151, e 5 maggio 1989, n. 160, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico di bilancio del servizio di trasporto pubblico collettivo predetto. 2. In relazione all'articolo 47 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, la determinazione dei contributi di esercizio si basa su tipi di calcoli e su criteri procedurali uguali od analoghi a quelli indicati dalle leggi n. 151/1981 e n. 160/1989 predette. 3. Il servizio regionale della comunicazione e dei trasporti provvede all'applicazione della presente legge e alle rilevazioni e ai controlli relativi sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 38.