Art. 5.
 
   1.  La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrera'  in  vigore
il  giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione. E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di
osservarla  e  di  farla  osservare come legge della regione autonoma
Valle d'Aosta.
    Aosta, addi' 8 agosto 1989
 
                              ROLLANDIN