Art. 5. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, addi' 8 agosto 1989 ROLLANDIN