Art. 4.
                       Modifiche all'articolo 4
 
   1. Nell'articolo 4 secondo comma l'espressione "da pubblicarsi sul
Bollettino ufficiale della Regione" e' sostituita  con  la  seguente:
"da  pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione o su giornali
quotidiani a diffusione regionale".
   2. Il sesto e settimo comma dell'articolo 4 sono cosi' sostituiti:
    "6.  In  caso  di  osservazioni da parte della regione, il comune
adotta la conseguente deliberazione consiliare di  adeguamento  dello
strumento  urbanistico  attuativo  alle osservazioni stesse o di loro
reiezione, in  quest'ultimo  caso  detta  deliberazione  deve  essere
assunta  entro  novanta  giorni  a  pena di decadenza dello strumento
urbanistico attuativo approvato.
    7.  La  deliberazione  di  cui  al  sesto  comma, appena divenuta
esecutiva, e' trasmessa alla regione, la quale, nei successivi trenta
giorni,  annulla lo strumento urbanistico atttuativo quando il comune
respinga o comunque non si adegui ad osservazioni concernenti:
      a)  la  conformita'  dello strumento urbanistico attuativo alle
previsioni e prescrizioni della vigente disciplina urbanistica;
      b)  la non riconducibilita' alla definizione di cui all'art. 8,
primo comma, di varianti allo strumento urbanistico generale connesse
allo  strumento  urbanistico  attuativo  eventualmente  approvate dal
comune in quanto ritenute tali".
   3. Il nono comma dell'art. 4 e' cosi' sostituito:
    "9.  Lo  strumento urbanistico attuativo puo' essere attuato solo
dopo che sia infruttuosamente decorso il  termine  di  quarantacinque
giorni  di  cui  al  quinto  comma ovvero, in caso di osservazioni da
parte della regione, il termine di cui al settimo comma.".