Art. 4. Modifiche all'articolo 4 1. Nell'articolo 4 secondo comma l'espressione "da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione" e' sostituita con la seguente: "da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione o su giornali quotidiani a diffusione regionale". 2. Il sesto e settimo comma dell'articolo 4 sono cosi' sostituiti: "6. In caso di osservazioni da parte della regione, il comune adotta la conseguente deliberazione consiliare di adeguamento dello strumento urbanistico attuativo alle osservazioni stesse o di loro reiezione, in quest'ultimo caso detta deliberazione deve essere assunta entro novanta giorni a pena di decadenza dello strumento urbanistico attuativo approvato. 7. La deliberazione di cui al sesto comma, appena divenuta esecutiva, e' trasmessa alla regione, la quale, nei successivi trenta giorni, annulla lo strumento urbanistico atttuativo quando il comune respinga o comunque non si adegui ad osservazioni concernenti: a) la conformita' dello strumento urbanistico attuativo alle previsioni e prescrizioni della vigente disciplina urbanistica; b) la non riconducibilita' alla definizione di cui all'art. 8, primo comma, di varianti allo strumento urbanistico generale connesse allo strumento urbanistico attuativo eventualmente approvate dal comune in quanto ritenute tali". 3. Il nono comma dell'art. 4 e' cosi' sostituito: "9. Lo strumento urbanistico attuativo puo' essere attuato solo dopo che sia infruttuosamente decorso il termine di quarantacinque giorni di cui al quinto comma ovvero, in caso di osservazioni da parte della regione, il termine di cui al settimo comma.".