Art. 2.
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 150.000.000 in  termini
di   competenza  del  "Fondo  occorrente  per  far  fronte  ad  oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in
conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo"
iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio  per  l'anno  finanziario  1988  ed  istituzione,  ai  sensi
dell'art. 31 della legge regionale 4  novembre  1977,  n.  42,  nello
stato  di  previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1989   del   capitolo   6785   "Contributo    in    conto    capitale
all'amministrazione    provinciale    di   Imperia   per   l'acquisto
dell'oliveto sperimentale patrimonio dell'Istituto  Sperimentale  per
la  Floricoltura  di Sanremo con lo stanziamento di L. 150.000.000 in
termini di competenza.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 7 luglio 1989
 
                               MAGNANI