la seguente legge: Art. 1. 1. Al primo comma dell'art. 7 e' aggiunta la seguente lettera: " g) approva indirizzi vincolanti per l'attuazione della presente legge per le problematiche relative ai servizi sociali, anche regolate da altre leggi della Regione o dello Stato". 2. Il secondo comma dell'art. 7 e' cosi' sostituito: "2. Le funzioni di cui al primo comma sono esercitate dalla Giunta regionale ad eccezione delle competenze di cui alle lettere a), e) e g), esercitate dal consiglio regionale su proposta della Giunta".