la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Al primo comma dell'art. 7 e' aggiunta la seguente lettera:
    " g) approva indirizzi vincolanti per l'attuazione della presente
legge  per  le  problematiche  relative  ai  servizi  sociali,  anche
regolate da altre leggi della Regione o dello Stato".
   2. Il secondo comma dell'art. 7 e' cosi' sostituito:
    "2.  Le  funzioni  di  cui  al  primo comma sono esercitate dalla
Giunta regionale ad eccezione delle competenze di  cui  alle  lettere
a),  e)  e  g),  esercitate dal consiglio regionale su proposta della
Giunta".