Art. 10.
 
   1. Il quinto comma dell'art. 44 e' cosi' sostituito:
    "5.  La  riconversione  di  asili nido attraverso accorpamenti in
altre  attivita'  sociali  puo'  avvenire  solo  quando  sia  cessata
l'utilita',  per  diminuzione  di utenza, accertata e documentata per
almeno due anni e secondo i parametri di funzionalita'  indicati  dal
piano triennale dei servizi sociali di cui all'art. 26".