Art. 10. 1. Il quinto comma dell'art. 44 e' cosi' sostituito: "5. La riconversione di asili nido attraverso accorpamenti in altre attivita' sociali puo' avvenire solo quando sia cessata l'utilita', per diminuzione di utenza, accertata e documentata per almeno due anni e secondo i parametri di funzionalita' indicati dal piano triennale dei servizi sociali di cui all'art. 26".