Art. 11. 1. La lettera e) del terzo comma dell'art. 46 e' cosi' sostituita: " e) Interventi previsti dalla legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 a cui si applicano per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per le attivita' relative ai servizi sociali, i termini e le procedure generali previste dalla presente legge".