Art. 11.
 
   1. La lettera e) del terzo comma dell'art. 46 e' cosi' sostituita:
    "  e) Interventi previsti dalla legge regionale 12 marzo 1984, n.
14 a cui si applicano per la  presentazione  delle  domande,  per  la
concessione  dei  contributi  e  per le attivita' relative ai servizi
sociali, i termini e le procedure generali  previste  dalla  presente
legge".