Art. 13. 1. Al quarto comma dell'art. 54 e' aggiunta la seguente lettera: " e) salvaguardia dei legami affettivi". 2. La lettera a) del sesto comma dell'art. 54 e' cosi' sostituita: " a) 'residenza servita' costituita da un complesso di appartamenti minimi, ubicati in un unico edificio di normale abitazione e fornite di adeguati servizi sociali, predisposti per persone autosufficienti, ma in condizioni di disagio sociale ed economica, provvista di servizi autonomi e/o centralizzati". 3. Al sesto comma dell'art. 54 sono aggiunte le seguenti lettere: " h) 'appartamento' in edificio di abitazione civile per l'utilizzo da parte di persone autosufficienti ma in condizioni di disagio sociale ed economico; i) 'casa albergo' costituita da un complesso di appartamenti, in un edificio di abitazione civile, predisposti per ricevere, per un periodo non superiore ad un anno, persone autosufficienti, sole o con minori, in condizioni di disagio sociale ed economico e che in genere si autogestiscono con un apporto limitato di operatori sociali". 4. Il settimo comma dell'art. 54 e' cosi' sostituito: "7. In tutte le strutture deve essere assicurato l'intervento sanitario secondo le norme vigenti".