Art. 13.
 
   1. Al quarto comma dell'art. 54 e' aggiunta la seguente lettera:
    " e) salvaguardia dei legami affettivi".
   2. La lettera a) del sesto comma dell'art. 54 e' cosi' sostituita:
    "   a)   'residenza   servita'  costituita  da  un  complesso  di
appartamenti  minimi,  ubicati  in  un  unico  edificio  di   normale
abitazione  e  fornite  di  adeguati servizi sociali, predisposti per
persone autosufficienti, ma  in  condizioni  di  disagio  sociale  ed
economica, provvista di servizi autonomi e/o centralizzati".
   3.  Al sesto comma dell'art. 54 sono aggiunte le seguenti lettere:
    "   h)  'appartamento'  in  edificio  di  abitazione  civile  per
l'utilizzo da parte di persone autosufficienti ma  in  condizioni  di
disagio sociale ed economico;
     i) 'casa albergo' costituita da un complesso di appartamenti, in
un edificio di abitazione civile, predisposti per  ricevere,  per  un
periodo non superiore ad un anno, persone autosufficienti, sole o con
minori, in condizioni di disagio sociale ed economico e che in genere
si autogestiscono con un apporto limitato di operatori sociali".
   4. Il settimo comma dell'art. 54 e' cosi' sostituito:
    "7.  In  tutte  le  strutture deve essere assicurato l'intervento
sanitario secondo le norme vigenti".