Art. 15. 1. Il primo comma dell'art. 57 e' cosi' sostituito: "1. La regione, per assicurare il mantenimento, presso idonee strutture residenziali, dei profughi gia' ospitati nella casa di riposo di Pigna, eroga contributi anticipati direttamente alle strutture che li ospitano o ai profughi stessi che hanno scelto una vita autonoma esterna".