Art. 15.
 
   1. Il primo comma dell'art. 57 e' cosi' sostituito:
    "1.  La  regione,  per  assicurare il mantenimento, presso idonee
strutture residenziali, dei profughi  gia'  ospitati  nella  casa  di
riposo  di  Pigna,  eroga  contributi  anticipati  direttamente  alle
strutture che li ospitano o ai profughi stessi che hanno  scelto  una
vita autonoma esterna".