Art. 16.
 
   1. Il quarto comma dell'art. 63 e' cosi' sostituito:
    "4.   L'assegnazione  dei  finanziamenti,  per  diversi  tipi  di
intervento, previsti dal titolo IV, di cui al primo comma lettera a),
deve  avvenire,  secondo criteri stabiliti dal piano triennale di cui
all'art.  26,  in  parte  in  base  alla  spesa  sostenuta  nell'anno
precedente  per  servizi  gia'  attivati e riconosciuti necessari nel
piano stesso e in parte in base a criteri di riequilibrio".