Art. 16. 1. Il quarto comma dell'art. 63 e' cosi' sostituito: "4. L'assegnazione dei finanziamenti, per diversi tipi di intervento, previsti dal titolo IV, di cui al primo comma lettera a), deve avvenire, secondo criteri stabiliti dal piano triennale di cui all'art. 26, in parte in base alla spesa sostenuta nell'anno precedente per servizi gia' attivati e riconosciuti necessari nel piano stesso e in parte in base a criteri di riequilibrio".