Art. 18.
 
   1. Dopo l'art. 71 va aggiunto il seguente:
    "Art. 72 - Norme transitorie.
   1.  Nelle  more  della formale approvazione del piano triennale di
cui all'art. 26, per il 1989, il  consiglio  regionale,  su  proposta
della  giunta,  in  base  alle attivita' ed ai servizi previsti della
presente legge, nonche' ai criteri previsti nel  1988,  determina  le
quote e la partecipazione dei fondi di cui all'art. 63, terzo comma e
concede:
     a)  entro il mese di luglio 1989 i contributi di cui all'art. 63
primo comma lettera a) in base alle domande presentate entro il  mese
di maggio 1989 e secondo le spese per i servizi attivati nel 1988;
     b) entro il mese di ottobre 1989 i contributi di cui all'art. 63
lettere b) e c);
     c)  entro  il mese di dicembre 1989 i contributi di cui all'art.
63 secondo comma in base alle domande presentate  entro  il  mese  di
agosto 1989".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 13 luglio 1989
 
                               MAGNANI