Art. 18. 1. Dopo l'art. 71 va aggiunto il seguente: "Art. 72 - Norme transitorie. 1. Nelle more della formale approvazione del piano triennale di cui all'art. 26, per il 1989, il consiglio regionale, su proposta della giunta, in base alle attivita' ed ai servizi previsti della presente legge, nonche' ai criteri previsti nel 1988, determina le quote e la partecipazione dei fondi di cui all'art. 63, terzo comma e concede: a) entro il mese di luglio 1989 i contributi di cui all'art. 63 primo comma lettera a) in base alle domande presentate entro il mese di maggio 1989 e secondo le spese per i servizi attivati nel 1988; b) entro il mese di ottobre 1989 i contributi di cui all'art. 63 lettere b) e c); c) entro il mese di dicembre 1989 i contributi di cui all'art. 63 secondo comma in base alle domande presentate entro il mese di agosto 1989". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 13 luglio 1989 MAGNANI