Art. 2.
 
   1. Il primo comma dell'art. 9 e' cosi' sostitito:
    "1. Entro centoventi giorni dall'approvazione del piano triennale
di cui all'art.  26,  i  comuni,  secondo  gli  indirizzi  di  ambito
approvati dalla conferenza di cui all'art. 14, approvano il programma
locale  dei  servizi  sociali,  assicurando  la  partecipazione   dei
rappresentanti  dell'utenza e delle altre forze sociali interessate e
in particolare dei soggetti di cui agli articoli 20 e 21".