Art. 2. 1. Il primo comma dell'art. 9 e' cosi' sostitito: "1. Entro centoventi giorni dall'approvazione del piano triennale di cui all'art. 26, i comuni, secondo gli indirizzi di ambito approvati dalla conferenza di cui all'art. 14, approvano il programma locale dei servizi sociali, assicurando la partecipazione dei rappresentanti dell'utenza e delle altre forze sociali interessate e in particolare dei soggetti di cui agli articoli 20 e 21".