Art. 3. 1. All'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma: "3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 14 quinto comma, le province trasmettono alla regione le proprie valutazioni sullo schema di piano di cui all'art. 26 sesto comma nonche' sui pareri espressi dalle conferenze di ambito con particolare riferimento alla localizzazione dei presi'di assistenziali ed al coordinamento di proposte interessanti piu' ambiti compresi nel territorio di loro competenza".