Art. 3.
 
   1. All'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma:
    "3.  Nei  trenta  giorni successivi al termine di cui all'art. 14
quinto  comma,  le  province  trasmettono  alla  regione  le  proprie
valutazioni  sullo  schema  di  piano  di cui all'art. 26 sesto comma
nonche'  sui  pareri  espressi  dalle  conferenze   di   ambito   con
particolare    riferimento    alla    localizzazione   dei   presi'di
assistenziali ed  al  coordinamento  di  proposte  interessanti  piu'
ambiti compresi nel territorio di loro competenza".