Art. 4.
 
   1. Il secondo comma dell'art. 14 e' cosi' sostituito:
    "2. Le funzioni di programmazione comprendono:
       a)    l'elaborazione   e   le   definizione   della   proposta
programmatica da avanzare alla Giunta regionale per la  formazione  e
la realizzazione del piano successivo entro l'inizio dell'ultimo anno
di valenza del piano triennale di cui all'art. 26;
     b) l'approvazione, entro sessanta giorni dall'adozione del piano
triennale di cui all'art. 26, degli indirizzi di ambito  dei  servizi
sociali in attuazione del piano stesso".
   2. Al terzo comma dell'art. 14 e' aggiunta la seguente lettera d):
    "  d) presenta, entro il mese di aprile di ogni anno, un rapporto
sullo stato di attuazione degli indirizzi di ambito di cui al secondo
comma".
   3. Il quinto ed il sesto comma dell'art. 14 sono cosi' sostituiti:
    "5. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello schema di piano
triennale, la conferenza dei comuni trasmette  motivato  parere  alla
regione  e,  per  conoscenza,  alla  provincia  in cui e' compreso il
proprio ambito territoriale.
    6.  Della  conferenza  fanno  parte i sindaci, o gli assessori ai
servizi sociali delegati, di tutti i comuni compresi in ognuno  degli
ambiti  territoriali  di  cui  all'art.  1  della  legge regionale 20
dicembre 1978, n. 60. Qualora non esista l'incarico di  assessore  ai
servizi  sociali,  puo'  essere  delegato dal sindaco, il consigliere
comunale a cui viene affidata la delega dei servizi sociali.
   Ogni sindaco, o suo delegato, dispone di un numero di voti pari al
numero degli abitanti residenti nel comune di appartenenza".