Art. 4. 1. Il secondo comma dell'art. 14 e' cosi' sostituito: "2. Le funzioni di programmazione comprendono: a) l'elaborazione e le definizione della proposta programmatica da avanzare alla Giunta regionale per la formazione e la realizzazione del piano successivo entro l'inizio dell'ultimo anno di valenza del piano triennale di cui all'art. 26; b) l'approvazione, entro sessanta giorni dall'adozione del piano triennale di cui all'art. 26, degli indirizzi di ambito dei servizi sociali in attuazione del piano stesso". 2. Al terzo comma dell'art. 14 e' aggiunta la seguente lettera d): " d) presenta, entro il mese di aprile di ogni anno, un rapporto sullo stato di attuazione degli indirizzi di ambito di cui al secondo comma". 3. Il quinto ed il sesto comma dell'art. 14 sono cosi' sostituiti: "5. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello schema di piano triennale, la conferenza dei comuni trasmette motivato parere alla regione e, per conoscenza, alla provincia in cui e' compreso il proprio ambito territoriale. 6. Della conferenza fanno parte i sindaci, o gli assessori ai servizi sociali delegati, di tutti i comuni compresi in ognuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 60. Qualora non esista l'incarico di assessore ai servizi sociali, puo' essere delegato dal sindaco, il consigliere comunale a cui viene affidata la delega dei servizi sociali. Ogni sindaco, o suo delegato, dispone di un numero di voti pari al numero degli abitanti residenti nel comune di appartenenza".