Art. 5.
 
   1. All'art. 24 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:
    "4.  I  comuni,  di  cui  al  primo  comma,  entro novanta giorni
dall'esecutivita'  del  provvedimento  di  affidamento,   mettono   a
disposizione delle competenti Unita' Sanitarie Locali il personale, i
beni immobili e le attrezzature destinate ai servizi integrati.
    5.  Ai beni dei comuni di cui al quarto comma non si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978,  n.
833 e quelle della relativa legge regionale di attuazione".