Art. 5. 1. All'art. 24 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma: "4. I comuni, di cui al primo comma, entro novanta giorni dall'esecutivita' del provvedimento di affidamento, mettono a disposizione delle competenti Unita' Sanitarie Locali il personale, i beni immobili e le attrezzature destinate ai servizi integrati. 5. Ai beni dei comuni di cui al quarto comma non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e quelle della relativa legge regionale di attuazione".