Art. 6. 1. L'art. 25 e' cosi' sostituito: "Coordinamento obbligatorio dei servizi sociali e sanitari. 1. Deve essere realizzato in modo permanente il coordinamento fra il comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale e dell'ufficio di coordinamento, fra l'ufficio di direzione dell'Unita' Sanitaria Locale e la segreteria tecnica. 2. Le modalita' e le materie del coordinamento di cui al primo comma sono previste dal piano triennale dei servizi sociali e dal piano sanitario regionale nonche' da eventuali indirizzi vincolanti".