Art. 6.
 
   1. L'art. 25 e' cosi' sostituito:
    "Coordinamento obbligatorio dei servizi sociali e sanitari.
   1.  Deve essere realizzato in modo permanente il coordinamento fra
il comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale  e  dell'ufficio
di  coordinamento,  fra  l'ufficio di direzione dell'Unita' Sanitaria
Locale e la segreteria tecnica.
   2.  Le  modalita'  e  le materie del coordinamento di cui al primo
comma sono previste dal piano triennale dei  servizi  sociali  e  dal
piano sanitario regionale nonche' da eventuali indirizzi vincolanti".