Art. 7. 1. Il primo comma dell'art. 26 e' cosi' sostituito: "1. La regione, anche sulla base delle proposte adottate dalle conferenze dei comuni di ambito di cui all'art. 14, per perseguire le finalita' della presente legge e, in particolare, per orientare l'evoluzione dei servizi e garantirne una omogenea erogazione su tutto il territorio, adotta il piano triennale dei servizi sociali entro la scadenza del piano precedente". 2. Il terzo comma dell'art. 26 e' coi' sostituito: "3. I criteri di cui al secondo comma, lettera f), devono assicurare il riequilibrio nella distribuzione delle risorse disponibili. 3. All'art. 26 va aggiunto il seguente sesto comma: "6. La giunta regionale, entro l'inizio dell'ultimo semestre di valenza del piano triennale dei servizi sociali, adotta lo schema di piano per il triennio successivo e lo trasmette alle conferenze dei comuni di ambito di cui all'art. 14 ed alle province".