Art. 7.
 
   1. Il primo comma dell'art. 26 e' cosi' sostituito:
    "1.  La  regione,  anche sulla base delle proposte adottate dalle
conferenze dei comuni di ambito di cui all'art. 14, per perseguire le
finalita'  della  presente  legge  e,  in  particolare, per orientare
l'evoluzione dei servizi e  garantirne  una  omogenea  erogazione  su
tutto  il  territorio,  adotta il piano triennale dei servizi sociali
entro la scadenza del piano precedente".
   2. Il terzo comma dell'art. 26 e' coi' sostituito:
    "3.  I  criteri  di  cui  al  secondo  comma,  lettera f), devono
assicurare  il  riequilibrio  nella   distribuzione   delle   risorse
disponibili.
   3. All'art. 26 va aggiunto il seguente sesto comma:
    "6.  La  giunta regionale, entro l'inizio dell'ultimo semestre di
valenza del piano triennale dei servizi sociali, adotta lo schema  di
piano  per  il triennio successivo e lo trasmette alle conferenze dei
comuni di ambito di cui all'art. 14 ed alle province".