Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 600.000.000 in  termini
di   competenza  del  "Fondo  occorrente  per  far  fronte  ad  oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in
conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo"
iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio  per  l'anno  finanziario  1988  ed  istituzione,  ai  sensi
dell'art. 31 della legge regionale 24 novembre  1977,  n.  42,  nello
stato  di  previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1989 del capitolo 0581 "Assegnazione di fondi alla Comunita'  montana
'Ingauna"  per  l'estinzione delle passivita' risultanti a carico del
Consorzio  di  bonifica  montana  del   Centa   soppresso"   con   lo
stanziamento di L. 600.000.000 in termini di competenza.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 14 luglio 1989
 
                               MAGNANI