Art. 2. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 600.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 del capitolo 0581 "Assegnazione di fondi alla Comunita' montana 'Ingauna" per l'estinzione delle passivita' risultanti a carico del Consorzio di bonifica montana del Centa soppresso" con lo stanziamento di L. 600.000.000 in termini di competenza. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 14 luglio 1989 MAGNANI