Art. 3. 1. I presi'di sanitari che hanno presentato domanda di classificazione ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38, sono tenuti a presentare all'Unita' sanitaria locale di competenza, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione di cui all'art. 2, primo comma, lettera i), cosi' come inserita dalla presente legge. 2. I presi'di sanitari convenzionati ai sensi delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare, a pena di decadenza della convenzione, entro lo stesso termine di cui al comma precedente la dichiarazione di cui all'art. 10-bis, comma terzo. L'Unita' sanitaria locale competente effettua la verifica in ordine all'eventuale sussistenza delle cause di inammissibilita' di cui all'art. 10- ter, primo comma, e, in caso di riscontro positivo, trasmette la relativa documentazione al presidente della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10- ter, terzo comma.