Art. 3.
 
   1.   I   presi'di   sanitari   che  hanno  presentato  domanda  di
classificazione ai  sensi  dell'art.  69  della  legge  regionale  31
dicembre  1986,  n. 38, sono tenuti a presentare all'Unita' sanitaria
locale di competenza, a pena di decadenza dell'autorizzazione,  entro
e  non  oltre  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la documentazione di cui all'art. 2, primo comma, lettera  i),
cosi' come inserita dalla presente legge.
   2.  I presi'di sanitari convenzionati ai sensi delle norme vigenti
alla data di entrata in vigore della presente  legge  sono  tenuti  a
presentare,  a  pena  di decadenza della convenzione, entro lo stesso
termine di cui al comma precedente la dichiarazione di  cui  all'art.
10-bis, comma terzo. L'Unita' sanitaria locale competente effettua la
verifica  in  ordine  all'eventuale  sussistenza   delle   cause   di
inammissibilita'  di cui all'art. 10- ter, primo comma, e, in caso di
riscontro  positivo,  trasmette   la   relativa   documentazione   al
presidente della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di
cui all'art. 10- ter, terzo comma.