Art. 4.
 
   1.  I  titolari  di autorizzazione dei presi'di di cui all'art. 12
della  legge  regionale  31  dicembre  1986,  n.  38  possono  essere
autorizzati  ad  aprire  non  piu'  di  un punto di prelievo esterno,
purche' insistente nel territorio della provincia  dove  ha  sede  il
laboratorio.
   2.  I  punti  di  prelievo  gia'  autorizzati  eccedenti il numero
previsto al comma precedente devono cessare l'attivita' entro  i  sei
mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge pena la revoca
dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio del laboratorio.
   3.  Il  primo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 novembre
1988, n. 62 e il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale  31
dicembre  1986,  n.  38 come modificato dall'art. 6 primo comma della
legge regionale 24 novembre 1988, n. 62 sono abrogati.