Art. 4. 1. I titolari di autorizzazione dei presi'di di cui all'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 possono essere autorizzati ad aprire non piu' di un punto di prelievo esterno, purche' insistente nel territorio della provincia dove ha sede il laboratorio. 2. I punti di prelievo gia' autorizzati eccedenti il numero previsto al comma precedente devono cessare l'attivita' entro i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge pena la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio del laboratorio. 3. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 novembre 1988, n. 62 e il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 come modificato dall'art. 6 primo comma della legge regionale 24 novembre 1988, n. 62 sono abrogati.