Art. 5. 1. La lettera c) del primo comma ed il quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 sono sostituiti dai seguenti: " c) un tecnico di laboratorio diplomato o, in caso di documentata impossibilita', un medico, biologo o chimico in aggiunta al personale previsto dalla lettera b)"; "5. Nella dotazione minima dei settori specialistici dei laboratori generali e' inserito un laureato con i requisiti richiesti per la direzione del corrispondente laboratorio specialistico qualora si effettuino diecimila esami specialistici annui". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 18 luglio 1989 MAGNANI