Art. 5.
 
   1.  La  lettera c) del primo comma ed il quinto comma dell'art. 15
della legge regionale 31 dicembre 1986, n.  38  sono  sostituiti  dai
seguenti:
    "   c)  un  tecnico  di  laboratorio  diplomato  o,  in  caso  di
documentata impossibilita', un medico, biologo o chimico in  aggiunta
al personale previsto dalla lettera b)";
    "5.   Nella   dotazione  minima  dei  settori  specialistici  dei
laboratori generali e' inserito un laureato con i requisiti richiesti
per la direzione del corrispondente laboratorio specialistico qualora
si effettuino diecimila esami specialistici annui".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 18 luglio 1989
 
                               MAGNANI