la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Allo scopo di salvaguardare i redditi degli agricoltori dediti alla produzione di latte vaccino, la regione Liguria interviene nelle forme e con le modalita' previste dalla presente legge mediante misure straordinarie legate ad investimenti nel settore della raccolta e del controllo della qualita' sanitaria ed organolettica del latte vaccino.