Art. 3.
                        Programmi straordinari
 
   1.   Ciascun   programma   straordinario  deve  riguardare  almeno
venticinque imprenditori  agricoli,  operanti  in  zone  omogenee  di
produzione, e cento vacche da latte.
   2. Sono ammissibili i programmni straordinari che:
     a)  contribuiscono ad un miglioramento durevole delle condizioni
di lavoro nelle aziende agricole interessate e consentano,  pertanto,
una stabilizzazione delle stesse sul territorio;
     b)  offrano  garanzie  sufficienti  per  quanto riguarda la loro
efficacia dal punto di vista economico;
     c)  garantiscano il raggiungimento ed il mantenimento di un alto
livello qualitativo del latte vaccino prodotto;
     d)  garantiscano  che  il volume di produzione del latte vaccino
non aumenti rispetto al quantitativo di  riferimento  determinato  in
virtu'  degli  articoli  2,  3  e  6  del  regolamento  CEE  857/84 e
successive modifiche ed integrazioni.