Art. 3. Programmi straordinari 1. Ciascun programma straordinario deve riguardare almeno venticinque imprenditori agricoli, operanti in zone omogenee di produzione, e cento vacche da latte. 2. Sono ammissibili i programmni straordinari che: a) contribuiscono ad un miglioramento durevole delle condizioni di lavoro nelle aziende agricole interessate e consentano, pertanto, una stabilizzazione delle stesse sul territorio; b) offrano garanzie sufficienti per quanto riguarda la loro efficacia dal punto di vista economico; c) garantiscano il raggiungimento ed il mantenimento di un alto livello qualitativo del latte vaccino prodotto; d) garantiscano che il volume di produzione del latte vaccino non aumenti rispetto al quantitativo di riferimento determinato in virtu' degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento CEE 857/84 e successive modifiche ed integrazioni.