Art. 5.
                       Procedure amministrative
 
   1.  La giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio
concede,  ai  soggetti  indicati  all'art.  2,  contributi  in  conto
capitale nella seguente misura:
     a)  per  gli  interventi  di  cui  alle  lettere  a)  b), c), d)
dell'art. 4 un contributo del 90 per cento della spesa ammessa;
     b)  per gli acquisti ed opere di cui alla lettera e) dell'art. 4
un contributo del 75 per cento della spesa ammessa.
   2.  Ciascun programma straordinario e' attuato tramite convenzione
tra la regione Liguria e gli imprenditori che promuovono il programma
o  tra  la regione Liguria e le associazioni legalmente riconosciute,
delegate dagli imprenditori stessi.
   La  spesa  per  le  azioni  di  cui  alle  lettere  a), b), c), d)
dell'art. 4 non potra', comunque, eccedere  il  15  per  cento  della
spesa ammissibile globale riferita a ciascun programma.
   3.  Per  ottenere  i  contributi  di  cui  alla presente legge gli
interessati presentano domanda alla giunta regionale.
   4. Le domande devono essere corredate da:
     a)   indicazione   dei   soggetti   richiedenti   con  sintetica
descrizione della situazione aziendale;
     b) programma straordinario di cui all'art. 3.
   5.  La  giunta  regionale  provvede all'esame della domanda e alla
eventuale concessione di contributi.
   6.  Le  modalita'  di  liquidazione  dei contributi sono contenute
nella convenzione di cui al secondo comma del presente articolo.