Art. 5. Procedure amministrative 1. La giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede, ai soggetti indicati all'art. 2, contributi in conto capitale nella seguente misura: a) per gli interventi di cui alle lettere a) b), c), d) dell'art. 4 un contributo del 90 per cento della spesa ammessa; b) per gli acquisti ed opere di cui alla lettera e) dell'art. 4 un contributo del 75 per cento della spesa ammessa. 2. Ciascun programma straordinario e' attuato tramite convenzione tra la regione Liguria e gli imprenditori che promuovono il programma o tra la regione Liguria e le associazioni legalmente riconosciute, delegate dagli imprenditori stessi. La spesa per le azioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 4 non potra', comunque, eccedere il 15 per cento della spesa ammissibile globale riferita a ciascun programma. 3. Per ottenere i contributi di cui alla presente legge gli interessati presentano domanda alla giunta regionale. 4. Le domande devono essere corredate da: a) indicazione dei soggetti richiedenti con sintetica descrizione della situazione aziendale; b) programma straordinario di cui all'art. 3. 5. La giunta regionale provvede all'esame della domanda e alla eventuale concessione di contributi. 6. Le modalita' di liquidazione dei contributi sono contenute nella convenzione di cui al secondo comma del presente articolo.