Art. 2.
      Modalita' per il pagamento e l'utilizzazione del compenso
 
   1.  Il  compenso  e' corrisposto all'atto dell'effettuazione della
prestazione.
   2. Nel caso in cui la prestazione sia effettuata con continuita' o
con particolare frequenza l'Unita'  sanitaria  locale,  su  richiesta
dell'interessato,  puo' consentire che la corresponsione del compenso
dovuto avvenga in forma forfettaria o cumulativa.
   3.  Il  compenso  riscosso  e'  utilizzato  ai sensi della vigente
normativa nazionale.