Art. 2. Modalita' per il pagamento e l'utilizzazione del compenso 1. Il compenso e' corrisposto all'atto dell'effettuazione della prestazione. 2. Nel caso in cui la prestazione sia effettuata con continuita' o con particolare frequenza l'Unita' sanitaria locale, su richiesta dell'interessato, puo' consentire che la corresponsione del compenso dovuto avvenga in forma forfettaria o cumulativa. 3. Il compenso riscosso e' utilizzato ai sensi della vigente normativa nazionale.