Art. 2. M o d a l i t a' 1. Per i fini indicati all'articolo 1 ed in considerazione anche dell'esigenza di assicurare un rapporto crescente tra la cultura della formazione professionale specifica e la cultura generale nel lavoro sanitario, gli allievi che partecipano ai corsi di formazione dovranno completare la propria preparazione professionale partecipando, in qualita' di studenti tirocinanti, agli interventi in materia di assistenza sanitaria. 2. Le modalita' di tale partecipazione, che deve essere svolta durante gli anni di corso in aggiunta alle normali attivita' tecniche e pratiche gia previste nei programmi di studio, sono stabilite dalle Unita' sanitarie locali sulla base di appositi programmi di utilizzo degli studenti. 3. Sono esclusi dalla partecipazione agli interventi in materia di assistenza sanitaria soltanto gli allievi che ne facciano espressa richiesta.