Art. 2.
                           M o d a l i t a'
 
   1.  Per  i fini indicati all'articolo 1 ed in considerazione anche
dell'esigenza di assicurare un  rapporto  crescente  tra  la  cultura
della  formazione  professionale  specifica e la cultura generale nel
lavoro sanitario, gli allievi che partecipano ai corsi di  formazione
dovranno    completare    la   propria   preparazione   professionale
partecipando, in qualita' di studenti tirocinanti, agli interventi in
materia di assistenza sanitaria.
   2.  Le  modalita'  di  tale partecipazione, che deve essere svolta
durante gli anni di corso in aggiunta alle normali attivita' tecniche
e pratiche gia previste nei programmi di studio, sono stabilite dalle
Unita' sanitarie locali sulla base di appositi programmi di  utilizzo
degli studenti.
   3. Sono esclusi dalla partecipazione agli interventi in materia di
assistenza sanitaria soltanto gli allievi che  ne  facciano  espressa
richiesta.