Art. 3.
                           C o m p e n s i
 
   1.  Agli  allievi  che  partecipano ai corsi per la formazione del
personale  infermieristico  e  che  sono  utilizzati   dalle   Unita'
sanitarie  locali,  quali  studenti tirocinanti viene corrisposto, in
aggiunta ai contributi ed alle indennita' gia' previsti dalla vigente
normativa  nazionale  e regionale, un assegno mensile di lire 400.000
lorde rapportato ad ogni giornata di effettiva presenza.