Art. 3. C o m p e n s i 1. Agli allievi che partecipano ai corsi per la formazione del personale infermieristico e che sono utilizzati dalle Unita' sanitarie locali, quali studenti tirocinanti viene corrisposto, in aggiunta ai contributi ed alle indennita' gia' previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, un assegno mensile di lire 400.000 lorde rapportato ad ogni giornata di effettiva presenza.