Art. 4. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio regionale destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 22 agosto 1989 p. Il presidente: VALENZIANO