Art. 4.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio  regionale  destinati  al
finanziamento del Servizio sanitario regionale.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 22 agosto 1989
                                         p. Il presidente: VALENZIANO