Art. 11. Funzionamento 1. Ogni Consulta, entro un mese dalla propria prima costituzione, provvede ad adottare, a maggioranza di due terzi dei votanti, un regolamento per il proprio funzionamento interno. Eventuali successive modifiche sono adottate con la medesima maggioranza. 2. Ognuna delle Consulte adotta un programma annuale di attivita' sottoposto all'Ufficio di presidenza che, con propria deliberazione, stabilisce i mezzi posti a disposizione. L'impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono effettuati dall'Ufficio di presidenza ai sensi del Regolamento di contabilita' del Consiglio regionale 16 gennaio 1984 n. 1.