Art. 11.
                            Funzionamento
 
   1.  Ogni Consulta, entro un mese dalla propria prima costituzione,
provvede ad adottare, a maggioranza di  due  terzi  dei  votanti,  un
regolamento   per   il   proprio   funzionamento  interno.  Eventuali
successive modifiche sono adottate con la medesima maggioranza.
   2.  Ognuna delle Consulte adotta un programma annuale di attivita'
sottoposto all'Ufficio di presidenza che, con propria  deliberazione,
stabilisce   i   mezzi   posti   a   disposizione.   L'impegno  e  la
rendicontazione  delle  spese   derivanti   dall'applicazione   della
presente  legge  sono  effettuati dall'Ufficio di presidenza ai sensi
del Regolamento di contabilita' del Consiglio  regionale  16  gennaio
1984 n. 1.