Art. 13.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante prelevamento dal capitolo 0030 "Compensi, onorari e
rimborsi  per  consulenze  prestate  da  Enti  o privati a favore del
Consiglio  regionale,  convegni,  indagini   conoscitive,   studi   e
ricerche" del Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno
1989.