Art. 13. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dal capitolo 0030 "Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche" del Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno 1989.