Art. 14.
                          Norma transitoria
 
   1.  In  sede di prima applicazione, le designazioni dei componenti
di cui agli articoli 3  e  6  debbono  pervenire  al  presidente  del
Consiglio  regionale  entro  trenta  giorni dalla pubblicazione della
presente legge nel Bollettino ufficiale.
   2.  Con  la  costituzione  delle  Consulte previste dalla presente
legge  sono  soppressi  gli  analoghi  organismi  istituiti  con   le
deliberazioni  del  Consiglio regionale n. 263 del 1› dicembre 1976 e
n. 17 del 21 marzo 1979.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 22 agosto 1989
                                         p. Il presidente: VALENZIANO