Art. 14. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, le designazioni dei componenti di cui agli articoli 3 e 6 debbono pervenire al presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale. 2. Con la costituzione delle Consulte previste dalla presente legge sono soppressi gli analoghi organismi istituiti con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 263 del 1 dicembre 1976 e n. 17 del 21 marzo 1979. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 22 agosto 1989 p. Il presidente: VALENZIANO